l'Internamento

Di seguito suggeriamo la lettura e/o la consultazione di quanto nell’apparato legislativo e normativo è utile conoscere. Una sorta di opuscolo informativo

 

1. Dal Codice Penale

Art. 88 c.p. Vizio totale di mente
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e volere.

Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 203 c.p. Pericolosità sociale
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.”

Art. 208 c.p. Riesame della pericolosita’
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art.215 c.p. Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive:
1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricorso in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l’espulsione dello straniero dallo Stato. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 222 c.p. Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza. La durata minima del ricovero nel ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte5 o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell’ospedale psichiatrico . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.

 

2. Categorie giuridiche che prevedono l’internamento in Ospedale psichiatrico giudiziario o Casa di cura e custodia

Le categorie giuridiche sono essenzialmente le seguenti:

  • internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.), internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (CCC) (art. 212 c.p.)
  • internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario, in considerazione
  • della presunta pericolosità sociale ed in attesa di un giudizio definitivo (art. 206 c.p., 312 c.p.p.),
  • internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi ed assegnati alla casa di cura e custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento della pericolosità sociale (art.219 c.p.)
  • detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000, Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
  • detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena (art. 148 c.p.),

La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura.
 
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica, per un periodo non superiore a 30 giorni (art.112 c.2 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).

3. L. 354 del 1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e successive modifiche

L’art. 11 - dedicato al servizio sanitario in generale - ha testualmente stabilito, diversamente dalle altre branche specialistiche, che ogni Istituto Penitenziario, e quindi non solo gli OPG, deve avvalersi dell’opera di almeno uno specialista in psichiatria.
All’art 41 viene normato il ricorso ai mezzi di coercizione. L’art 62 definisce le diverse tipologie di istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza: colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia, ospedali psichiatrici giudiziari. L’art. 65 definisce che i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati a istituti o sezioni speciali.
La L. 663/86 – c.d. legge Gozzini - all’art. 31, abrogando l’art.204 del c.p., definisce che le misure di sicurezza possono essere ordinate previo l’accertamento della pericolosità sociale della persona che ha commesso il fatto, cadendo così la presunzione della pericolosità sociale connessa alla malattia mentale.

4. Decreto legislativo n. 230 del 1999 sul riordino della medicina penitenziaria

La legge prende atto dell’evoluzione del sistema sanitario nazionale e produce indicazioni, modalità operative e norme atte a garantire il diritto alla salute del cittadino detenuto nell’intento di evitare qualsiasi disparità di trattamento nella cura e nella tutela della salute tra questi e i cittadini liberi

5. Sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 1982
La sentenza dichiara irragionevole la presunzione assoluta della persistenza della infermità e della pericolosità sociale accertata al momento del reato.

6. Le sentenze della Corte costituzionale n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004
Le sentenze della Corte costituzionale del 2003 e 2004 offrono ampie possibilità di alternativa all’internamento in OPG. La sentenza n. 253 del 2003 sancisce la possibilità per il giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, idonea ad “assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale” affermando la supremazia della cura sulla sorveglianza. La sentenza n. 367 del 2004 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza “nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.”

7. Sentenza n. 9163 del 2005 della Cassazione, sezioni unite penali
La sentenza n. 9163 del 2005 della Cassazione, sezioni unite penali, amplia il ricorso alla non imputabilità ai sensi dell’art. 88 e 89 c.p. alle persone con disturbi di personalità, sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa, non così invece le “anomalie del carattere” e “gli stati emotivi e passionali” che non rivestano altrettanta incisività sulle capacità di autodeterminarsi del soggetto.